NOTA PER LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

LA LEGGE (Legge 6 giugno 2020, n. 41)

La conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclu­sione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, in particolare relativamente all’articolo 6 comma 2 ter, sancisce:

     «2-bis (…)

    2-ter. I 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto all’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale».

 Tale intervento legislativo statale si pone in contrasto con la normativa costituzionale che attribuisce ad una commissione appositamente istituita, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, il compito di definire “i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale, nonchè i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.”

L’art.16-ter (D.lgs 502/92 e s.m.i.) costituisce fondamento di un potere attribuito ad una apposita commissione, la cui composizione è peraltro stabilita dalla legge in maniera tale da garantire una adeguata rappresentanza delle autonomie regionali e provinciali; su tale competenza si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 328/2006.

 Alla luce di quanto premesso, considerando che la ratio della norma intende riconoscere l’esperienza del lavoro svolto per l’emergenza da Covid-19 per il conseguimento di 50 crediti ECM per l’anno 2020, ed in considerazione che la Commissione dovrà attuare quanto disposto dalla legge l’Associazione propone quanto di seguito: 

  • estendere quanto previsto all’art.6 comma 2 bis a tutti i professionisti sanitari che hanno effettivamente svolto “attività formativa sul campo” prestando la propria opera nell’emergenza da Covid-19;
  • per conseguire i crediti previsti dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il professionista sanitario dovrà produrre idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata destinataria della prestazione (Azienda Ospedaliera, RSA, CRI, PROTEZIONE CIVILE, IRCCS, IZS, ecc.), comprovante che ha effettivamente svolto il proprio lavoro in relazione all’emergenza Covid-19;
  • per determinare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, la Commissione stabilirà i criteri cui le strutture dovranno attenersi per rilasciare le certificazioni a coloro che ne faranno richiesta, definendo i requisiti minimi temporali per il riconoscimento dei 50 crediti ECM;
  • al termine del triennio attuale, i 50 crediti ECM saranno effettivamente riconosciuti solo ai professionisti sanitari che risultino certificabili per il triennio precedente al momento della pubblicazione della legge.

 

 

 

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