statuto
Statuto
CAP. I – ASSOCIAZIONE
1. Denominazione – Finalità
E’ costituita, ai sensi degli articoli 36 e ss. del Codice Civile, l’Associazione denominata:
“Formazione nella Sanità”.
L’Associazione non persegue scopi di lucro, ad essa possono aderire società o enti di diritto privato che, in possesso dei requisiti di accreditamento come provider per la formazione, organizzano e si fanno promotori di eventi formativi in modalità Formazione A Distanza nelle professioni sanitarie, valevoli per l’acquisizione di crediti formativi ECM (Provider ECM FAD).
L’Associazione si propone il perseguimento dei seguenti obiettivi:
- Valorizzare la formazione di qualità;
- Stimolare un’attività di ricerca e sviluppo che coinvolga in modo congiunto le diverse Provider, Case editrici e Società scientifiche nella convinzione che l’integrazione di competenze diverse sia l’approccio per migliorare la qualità della Formazione proposta dai singoli Provider;
- Sviluppare, in modo collegiale, le relazioni con le Istituzioni Sanitarie nazionali e internazionali, fornendo loro una visione condivisa e documentata che faciliti scelte appropriate nell’ ambito della Formazione Professionale continua per le varie Professioni;
- Essere presente in tutte le sedi dove vengono prese le decisioni che condizionano la vita, lo sviluppo ed il funzionamento dei Sistemi di Formazione Continua;
- Stabilire una continuativa ed efficace collaborazione con i media, che aiuti i giornalisti audiovisivi e della carta stampata nel loro fondamentale compito di divulgare informazioni e notizie sull’efficacia della Formazione Continua nelle varie Professioni;
- Rappresentare gli Associati, nei rapporti con il Governo, le Regioni e gli organismi istituzionali nazionali o comunitari preposti quali interlocutori per il regolamento di gestione e organizzazione di eventi di formazione contin in FAD;
- Promuovere la creazione di uno standard tecnologico in grado di garantire la certificazione dei crediti formativi e l’assolvimento degli obblighi ad essi legati anche mediante l’uso della blockchain.
- Promuovere iniziative per la certificazione dei servizi erogati dagli organizzatori di eventi formativi in linea con le direttive europee;
- Promuovere lo studio, lo sviluppo e l’impiego di un unico strumento di comunicazione rivolto all’esterno degli eventi di formazione continua in medicina;
- Organizzare direttamente, e fornire il supporto tecnico e strategico agli Associati per l’organizzazione esecutiva, eventi, fiere, simposi e conferenze stampa;
- Organizzare o promuovere corsi, seminari, congressi, incontri e qualsiasi altra iniziativa culturale per l’aggiornamento culturale e professionale del comparto;
- Istituire e/o gestire sedi logistiche predisposte per la realizzazione di eventi formativi da fruire a distanza;
- Promuovere attività tecnico scientifico-culturali nell’ambito della Informatica applicata all’organizzazione di eventi formativi da fruire a distanza;
- Sviluppare collaborazioni con società di informatica, servizi multimediali, editoriali, per lo sviluppo tecnologico e funzionale dell’attività di Provider di formazione continua in medicina con la modalità della formazione a distanza;
- Creare progetti comuni e favorire gli scambi culturali con associazioni Italiane e straniere che operino a supporto delle varie categorie professionali.
L’Associazione potrà, tra l’altro:
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività di propria competenza;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, nazionali o internazionali, che si ispirino agli stessi valori e obiettivi di settore e la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione del dibattito politico e dello sviluppo culturale e civile;
- costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.
2. Patrimonio e reddito
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle elargizioni, dalle donazioni e dai lasciti in suo favore per gli scopi di cui all’art. 1.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- le rendite sul patrimonio;
- i contributi sociali;
- i proventi netti delle sue pubblicazioni o manifestazioni;
- contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, depositi in favore dell’Associazione;
- ogni altra entrata non preclusa dalla legge o dallo scopo sociale.
Il patrimonio dell’Associazione non può, in alcun caso, essere diviso tra gli associati, neanche in forme indirette o tramite la distribuzione di utili o avanzi di gestione. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo verrà diviso tra i soci fondatori, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.
3. Sede dell’Associazione
La sede dell’Associazione è stabilita a Roma.
CAP. II – SOCI
4. Membri dell’Associazione
I soci (denominati anche “associati”) indicheranno il nominativo del loro rappresentante che gestirà per loro conto i rapporti con l’Associazione e che, a scelta del socio e sempre previa comunicazione scritta, potrà essere sostituito da altro.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7.
I soci sono distinti nelle seguenti qualifiche:
- Soci Fondatori sono così qualificati i soci con diritto di voto ai sensi del presente statuto che hanno contribuito alla costituzione;
- Soci Ordinari sono così qualificati i soci con diritto di voto ai sensi del presente statuto.
- Soci Sostenitori sono così qualificati i soci senza diritto di voto che desiderano dimostrare la loro solidarietà all’Associazione tramite liberalità.
5. Ammissione dei Soci – Quote associative
Per far parte di “Formazione nella Sanità” è necessario rivolgere domanda di adesione all’Associazione, corredata da un profilo aziendale, da sottoporre all’attenzione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibererà in merito all’ammissione del nuovo associato durante la prima o quella immediatamente successiva delle sue riunioni.
Il nuovo associato, in qualsiasi momento avvenga la sua ammissione, dovrà corrispondere il rateo mensile/annuale della quota associativa per l’anno in corso. La quota associativa di ciascun anno viene definita dal Consiglio Direttivo entro il 30 settembre dell’anno precedente, e deve essere corrisposta da tutti i soci entro il 31 gennaio dell’anno di competenza.
6. Diritti e doveri dei Soci
Fatto salvo il diritto del Consiglio Direttivo di mantenere alcune informazioni riservate ai soci Fondatori e soci Ordinari, tutti i soci che siano in regola con i versamenti della quota associativa hanno diritto a:
- partecipare alle adunanze e manifestazioni indette dall’Associazione;
- ricevere le eventuali pubblicazioni e comunicazioni emesse dall’Associazione.
I soci devono osservare il presente Statuto e tutte le eventuali disposizioni che gli organi di “Formazione nella Sanità” dovessero emettere per disciplinare le attività dell’Associazione.
I soci non in regola con i versamenti della quota associativa non hanno diritto di voto nelle Assemblee Generali fatti salvi gli ulteriori provvedimenti interdittori eventualmente adottati dal Consiglio Direttivo.
7. Recesso dei soci
Il socio che vuole recedere dall’Associazione deve comunicarlo per iscritto al Presidente dell’Associazione entro il 31 ottobre di ciascun esercizio. Il recesso è efficace dal primo giorno dell’esercizio successivo. Il recesso non può essere esercitato dal socio che non sia in regola con il versamento delle quote associative e comunque lo stesso sarà sempre tenuto a corrispondere quanto ancora da lui dovuto all’Associazione.
8. Esclusione dei soci
I soci possono essere esclusi per morosità o indegnità rispetto ai fini perseguiti dall’Associazione previsti dal presente Statuto.
L’esclusione viene deliberata e motivata dal Consiglio Direttivo, previo esame delle difese scritte che il socio deve far pervenire al Consiglio Direttivo su invito di tale organo. L’esclusione del socio decorre dalla data di ricezione della comunicazione scritta di esclusione inviata dal Presidente, per conto del Consiglio Direttivo.
CAP. III – ORGANI
9. Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di Controllo e i Revisori dei conti, ove ne ricorrano i presupposti.
Sono organi eventuali dell’Associazione:
- il Segretario;
- il Tesoriere.
10. Assemblea Generale – Composizione
L’Assemblea generale è composta da tutti i soci aventi diritto di voto.
11. Assemblea Generale – Convocazione
L’Assemblea Generale è indetta, in via ordinaria, dal Presidente, almeno una volta all’anno. L’Assemblea Generale può essere indetta, in via straordinaria, dal Presidente, quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto di voto.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della data, dell’ora, del luogo ed dell’ordine del giorno della riunione tanto in prima quanto in seconda convocazione. L’avviso di convocazione è inviato a tutti gli associati, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, presso i recapiti (postali, e/o n. di fax, e/o indirizzo di posta elettronica) comunicati dagli associati stessi all’Associazione.
12. Assemblea generale – Validità
L’Assemblea Generale è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto intervenuti.
L’Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che il presente statuto richieda una maggioranza più elevata.
E’ ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea Generale si tengano per tele e/o video conferenza, a condizione che:
- sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell’adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.
13. Assemblea Generale – Compiti
L’Assemblea Generale:
- elegge i membri del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 14;
- può eleggere, ove ne ricorrano i presupposti, un Organo di Controllo ed i Revisori dei conti;
- formula le direttive per l’attività dell’Associazione;
- delibera le modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell’Associazione;
- procede all’esame e all’approvazione del rendiconto annuale di gestione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto all’Assemblea.
14. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da membri da 4 (quattro) membri compreso il Presidente, ciascuno nominato da uno dei Soci Fondatori.
I membri del Consiglio Direttivo rimarranno in carica tre anni e potranno essere riconfermati. Il Presidente potrà essere in carica per più mandati consecutivi.
15. Consiglio Direttivo – Compiti
Il Consiglio Direttivo promuove i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali.
Il Consiglio dovrà:
- presentare all’Assemblea il rendiconto annuale di gestione;
- nominare, tra i suoi membri, il Presidente;
- nominare il Segretario, il Tesoriere, ove ritenuto opportuno;
- vigilare sull’osservanza dello Statuto sociale;
- adempiere gli altri compiti stabiliti dallo Statuto;
- deliberare sulle operazioni e sugli atti di straordinaria amministrazione che non rientrino nelle competenze dell’Assemblea Generale.
16. Consiglio Direttivo – Composizione – rappresentanza legale
La composizione del Consiglio Direttivo è la seguente:
- il Presidente;
- i Consiglieri.
Gli incarichi di Segretario e Tesoriere dell’Associazione possono essere conferiti anche a non Consiglieri.
Qualora non rivestano la carica di Consigliere, il Segretario ed il Tesoriere possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea senza diritto di voto.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera per tutti gli atti che rientrano negli scopi dell’Associazione, nonché per gli atti e le operazioni di ordinaria gestione ed amministrazione, per le operazioni bancarie e per l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede tutte le riunioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario:
- assiste il Presidente nell’adempimento dei suoi compiti e opera in aderenza a quanto da lui disposto;
- cura l’invio ai soci degli avvisi di convocazione nonché delle eventuali pubblicazioni dell’Associazione;
- provvede alla tenuta del libro dei soci;
- organizza le manifestazioni di carattere generale.
Il Tesoriere: ha la responsabilità amministrativa dell’Associazione; cura gli adempimenti a ciò connessi, ha la gestione, disgiuntamente col Presidente, dei conti correnti bancari e/o postali dell’Associazione, con facoltà di compiere tutte le relative operazioni, tra le quali quelle di apertura, di chiusura, di effettuare prelievi e versamenti, di emettere assegni.
17. Consiglio Direttivo – Convocazione
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che questi lo ritenga utile; di ogni seduta è redatto, a cura del Presidente e del Segretario, processo verbale. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su iniziativa di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
L’avviso di convocazione deve essere diramato a tutti i membri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, ovvero 1 (uno) nei casi di urgenza, e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno della riunione.
E’ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente.
18. Consiglio Direttivo – Validità
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente avrà valore doppio.
19. Organo di Controllo – Revisione dei conti
Le funzioni di controllo sono espletate dal Collegio sindacale, composto da 1 (uno) o 3 (tre) membri, o dal Sindaco Unico.
I Componenti del collegio sindacale, o il Sindaco Unico, sono nominati dai soci fondatori, i quali, in caso di organo collegiale, ne nominano anche il Presidente.
Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza stabilite per le società per azioni.
Il Sindaco unico ed almeno uno dei membri del Collegio sindacale deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, tra gli iscritti negli albi professionali di cui al D.M. 29/12/2004 n. 320, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Se all’Organo di controllo è attribuita la funzione di Revisore dei conti, tutti i membri devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di controllo dura in carica tre esercizi e comunque fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica; alla scadenza, i Sindaci possono essere riconfermati.
I membri del Collegio sindacale o il Sindaco Unico partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo.
Qualora uno o più componenti venissero a mancare per qualsiasi motivo, i soci Fondatori provvedono tempestivamente alla loro sostituzione.
La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
Il Revisore dei Conti dura in carica tre esercizi e comunque fino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica; alla scadenza, i Revisori possono essere riconfermati.
Il Revisore dei conti provvede al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, esamina i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, esprime giudizi sull’adeguatezza dell’assetto finanziario e organizzativo della associazione in relazione alle iniziative avviate e agli impegni assunti.
Qualora uno o più componenti venissero a mancare per qualsiasi motivo, i soci fondatori provvedono tempestivamente alla loro sostituzione.
La funzione di Revisore dei conti può essere esercitata dall’Organo di controllo di cui sopra, nel qual caso l’attribuzione può avvenire con l’atto di nomina o con atto successivo.
CAP. IV – DISPOSIZIONI GENERALI
20. Maggioranza
Si intende per maggioranza semplice la maggioranza di metà più uno dei voti validi raccolti, non computando i voti nulli o non espressi.
21. Validità delle delibere
Quando non diversamente prescritto le deliberazioni sono valide quando raggiungono la maggioranza semplice.
22. Nomina delle cariche
Tutte le cariche sociali possono essere coperte da legali rappresentanti dei soci fondatori, o da rappresentanti da questi espressi con delega scritta all’Associazione; qualora venga meno la delega del socio, l’ex delegato decadrà anche dalle cariche in Associazione.
I mandati in Associazione hanno durata triennale come stabilito anche nel precedente articolo 14).
I titolari dei mandati scaduti rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla nomina dei nuovi mandati. Ogni membro eletto che per qualsiasi motivo cessi dalla carica sarà sostituito, fino ad esaurimento dell’elenco, dal primo dei non eletti; il mandato sostitutivo avrà la medesima scadenza che competeva al mandato del titolare sostituito. Le cariche dell’Associazione non sono retribuite.
23. Deleghe
Il socio può farsi rappresentare alle votazioni che si svolgono nelle Assemblee da altro socio avente diritto al voto, con delega scritta. Un socio può essere portatore di non più di una delega.
24. Verbali
Delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo fanno fede i verbali che devono essere trascritti su appositi libri verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.
25. Modificazioni dello Statuto
Le proposte di modificazione dello Statuto devono essere sottoposte al voto dell’Assemblea Generale. Per la approvazione della proposta di modifica è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati con diritto di voto.
26. Finanziamento ed esercizio finanziario.
L’Associazione provvede al proprio finanziamento con le rendite di cui all’art. 2.
L’esercizio finanziario dura 12 (dodici) mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro tre mesi dal termine di ogni esercizio il Presidente sottoporrà al Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo ed un Bilancio Preventivo per l’approvazione. L’Assemblea Generale dovrà essere convocata per l’approvazione entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio.
27. Autonomia Patrimoniale
Il patrimonio di “Formazione nella Sanità” risponde solo delle obbligazioni assunte dall’Associazione stessa, ferma restando la responsabilità di legge.
28. Modalità per lo scioglimento
L’eventuale scioglimento dell’Associazione deve essere sottoposto a votazione dell’Assemblea Generale e riportare la maggioranza assoluta del numero di soci aventi diritto al voto. Il relativo verbale assembleare sarà redatto da notaio.
La proposta di scioglimento può essere avanzata:
1. dal Consiglio Direttivo previa approvazione con maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso;
2. dal Presidente della Associazione se sottoscritta da almeno /4 (zero quarti) dei soci aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento l’Assemblea Generale nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio Direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell’Associazione.
I liquidatori sono tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea.
29. Controversie
Ogni controversia che dovesse sorgere tra gli associati, o tra alcuno di essi e l’Associazione, in merito alla interpretazione, esecuzione e validità del presente statuto sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Roma.
30. Disposizioni transitorie e finali
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.